Art. 79.
(Presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni. Vicepresidenti di sezione).

      1. L'articolo 5 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, è sostituito dal seguente:

      «Art. 5. - (Presidenti degli organi di giurisdizione tributaria e delle sezioni. Vicepresidenti di sezione). - 1. I presidenti dei tribunali tributari sono nominati tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, con almeno due anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); con almeno tre anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; con almeno quattro anni di esercizio nelle funzioni di presidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.

 

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      2. I presidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i vicepresidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, con almeno due anni di esercizio nelle funzioni di vicepresidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); con almeno tre anni di esercizio nelle funzioni di vicepresidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), d), e), f) e g), purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; con almeno quattro anni di esercizio nelle funzioni di vicepresidente di sezione, per i giudici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      3. I vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari sono nominati tra i giudici dei tribunali tributari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 4 e tra i giudici delle corti d'appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in economia e commercio o altre equipollenti.
      4. I presidenti delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i presidenti dei tribunali tributari, i presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie e i presidenti di sezione dei tribunali tributari, che hanno i requisiti previsti dal comma 1.
      5. I presidenti di sezione delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i presidenti di sezione dei tribunali tributari e tra i vicepresidenti di sezione delle corti d'appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      6. I vicepresidenti di sezione delle corti d'appello tributarie sono nominati tra i vicepresidenti di sezione dei tribunali tributari, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio; tra i giudici delle corti d'appello tributarie, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o altre equipollenti; tra i giudici dei tribunali tributari che hanno i requisiti previsti dall'articolo
 

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4 e che hanno esercitato le relative funzioni per ulteriori due anni, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
      7. Il Consiglio di presidenza, per la nomina ad una nelle funzioni previste nei commi da 1 a 6, tiene conto degli anni di esercizio nelle funzioni di giudice tributario, nonché della laboriosità, della capacità, della diligenza e della preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni esercitate al momento della valutazione, sulla base di criteri obiettivi formulati dallo stesso Consiglio di presidenza».